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Statuto

I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Denominazione
E' costituita l'associazione denominata ASSOCIAZIONE CULTURALE ONLUS CINZIA VITALE, in seguito chiamata per brevità "Associazione". L'Associazione è apartitica e apolitica con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro. L'Associazione è disciplinata dagli art. 36 e segg. del Codice Civile nonché del presente Statuto. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 10 e seguenti del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 l'associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Onlus che ne costituisce peculiare segno distintivo e a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

Art. 2 Sede Legale
2.1 L’Associazione ha Sede Legale a Trieste, in Via della Pietà n.6.
2.2 La sede sociale può essere trasferita presso qualsiasi indirizzo con semplice delibera dell’Assemblea, senza la necessità di modificare il presente Statuto.


II - OGGETTO

Art. 3 Finalità
3.1 L'Associazione si propone di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale senza fini di lucro e di arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche e familiari, attraverso iniziative legate alla promozione della cultura e dell'arte, a una più completa formazione umana e sociale anche attraverso la beneficenza, nonché alla valorizzazione del patrimonio storico e artistico del territorio.

Art. 4 Scopi
L'Associazione ha i seguenti scopi:
4.1 Favorire la promozione della persona umana e il benessere dei giovani e delle loro famiglie attraverso lo sviluppo e la cultura in tutte le sue diverse manifestazioni: storiche, etiche, artistiche, letterarie, musicali, fotografiche, ecc.

4.2 L'Associazione realizza i suoi scopi principalmente occupandosi di:
1) organizzare, anche a livello internazionale, seminari, workshop, convegni, premi, mostre, concerti, corsi, spettacoli, attività sportive, attività di formazione, attività culturali, progetti educativi, scolastici ed extra-scolastici, produrre strumenti audiovisivi e multimediali, realizzare ed editare testi, volumi, libri a stampa o telematici, o quant'altro sia utile per favorire l'approfondimento dei temi culturali e sociali, valorizzare il patrimonio storico e artistico del Paese o divulgare la conoscenza a un più vasto pubblico di tutti gli argomenti relativi alle finalità dell'Associazione;
2) realizzare e pubblicare un sito internet per favorire lo scambio culturale e perseguire progetti che abbiano esclusivamente finalità di solidarietà tra i soci e con altre persone, enti e associazioni;
3) cooperare con tutti coloro che, nei più svariati campi della vita culturale e socio-assistenziale e sanitaria, operano in difesa della dignità umana, della pace, dell'ambiente e per la solidarietà tra gli uomini e i popoli;
4) incoraggiare con borse di studio o altro i giovani che intendono, attraverso le proprie specificità, arrecare benefici alle persone svantaggiate anche attraverso la ricerca scientifica svolta da Università, Enti di ricerca o Fondazioni;
5) partecipare come Associazione a convegni, seminari, corsi e manifestazioni, anche internazionali, intesi come strumento di formazione e valorizzazione delle energie e potenzialità culturali e di elaborazione originale di idee, concetti e istanze di arricchimento della sfera culturale con obiettivi di carattere sociale;
6) stipulare convenzioni con enti pubblici o privati fornendo tutte le garanzie richieste, per il raggiungimento dello scopo sociale;
7) accedere, ove lo ritenga o sia necessario, a finanziamenti pubblici o privati fornendo tutte le garanzie che saranno richieste, al fine di raggiungere gli scopi sociali.

4.3 L’Associazione può, in via strumentale al conseguimento del proprio scopo, esercitare attività commerciale e di prestazione di servizi. E' fatto, comunque, divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate nella lettera a) dell'art. 10 del D. Lgs. n. 460/1997 a eccezione di quelle a esse direttamente connesse.
4.4 Per il conseguimento dei propri scopi, l’Associazione in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, potrà promuovere occasionalmente raccolte pubbliche di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore o servizi ai sovventori.

III – PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Art. 5 Natura del Patrimonio e delle Entrate
5.1 Il patrimonio è costituito da:
(A) Beni mobili (materiali e immateriali) e immobili che diverranno proprietà dell’Associazione.
(B) Contributi volontari e obbligatori dei Soci.
5.2 Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
(A) quota di ammissione dei Soci;
(B) quota annuale dei Soci che deve essere versata, in unica soluzione, entro il mese di marzo di ogni anno. L'importo viene stabilito annualmente dall'Assemblea;
(C) sovvenzioni e contributi di privati, singoli o Istituzioni ed Enti pubblici/privati nazionali ed esteri;
(D) sovvenzioni e contributi dell'Unione Europea, dello Stato Italiano, di Stati Esteri;
(E) contributi straordinari dei Soci;
(F) l’utile derivante dalle attività dell’Associazione;
(G) lasciti;
(H) donazioni;
(I) ogni altra entrata che concorra a incrementare l’attivo sociale.

Art. 6 Esercizio Finanziario
6.1 L’esercizio finanziario dell’Associazione dura un anno, con inizio il 1 gennaio e termine il 31 dicembre.
6.2 Il Consiglio Direttivo dovrà redigere il bilancio consuntivo ed eventualmente quello preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria annuale.
6.3 E' vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Eventuali avanzi di gestione saranno interamente destinati al perseguimento degli scopi sociali.
6.4 Gli amministratori e organizzatori dell'Associazione potranno, comunque, ricevere dei corrispettivi o compensi per la loro attività, oltre a rimborsi spese, effettuate nell'interesse dell'Associazione, documentate. Inoltre, in determinati casi, non è escluso che l'Associazione possa assumere personale, anche tra i soci fondatori.
6.5 I compensi di cui sopra non dovranno superare i limiti previsti dall’art. 10, comma 6, del D. Lgs. 460/97.


IV – ORGANI SOCIALI

Art. 7 Organi sociali
Sono organi dell’associazione:
- Assemblea
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Vice Presidente
- Segretario
- Tesoriere
- Revisori Legali dei Conti (laddove necessario)

Art. 8 Composizione dell’Assemblea
8.1  L’Assemblea è composta da tutti i soci dell’Associazione.
8.2 Potranno essere Soci dell’Associazione tutti coloro che ne faranno domanda e subordinatamente a quanto previsto qui di seguito, accetteranno di rispettare il presente Statuto.
8.3 La qualifica di Socio ha carattere strettamente personale e si acquista, e si perde, con le modalità stabilite dal presente Statuto.

Art. 9 Categorie dei Soci
9.1 I Soci si distinguono nelle seguenti categorie:
(1) Soci Fondatori
(2) Soci Ordinari
(3) Soci Onorari
9.2 I Soci appartenenti alla categoria dei Fondatori, fatta eccezione per quanto previsto espressamente nel presente Statuto, hanno gli stessi diritti e doveri dei Soci Ordinari.
9.3 I Soci Onorari sono esenti dall'obbligo della quota di ammissione, dal pagamento delle quote associative annuali e degli eventuali contributi straordinari.

Art. 10 Soci Fondatori
Sono Soci Fondatori: Roberto Vitale, Teodorico Vitale, Rita Sabatino.

Art. 11 Soci Ordinari
11.1 Possono essere Soci Ordinari i cittadini italiani e stranieri che abbiano compiuto il 18° anno di età.
11.2 Gli aspiranti all'ammissione come Soci Ordinari dovranno produrre al Presidente dell'Associazione domanda controfirmata da almeno un membro del Consiglio Direttivo. Il Presidente sottopone la domanda all'esame del Consiglio Direttivo il quale decide sull'ammissione del candidato. L'accettazione delle domande verrà deliberata all’unanimità. L'eventuale rigetto della domanda sarà motivato per iscritto all'interessato.
11.3 I Soci Ordinari hanno diritto di voto e sono tenuti al pagamento integrale della quota di ammissione, delle quote associative annuali e degli eventuali contributi straordinari. I versamenti non sono rivalutabili né ripetibili in nessun caso, nemmeno nel caso di scioglimento della Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla Associazione. I versamenti non creano altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.
11.4 Il Socio dimissionario o che comunque che cessa di fare parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.
11.5 La partecipazione del Socio non può avere carattere temporale, solo il diritto di recesso dallo stesso.

Art. 12 Soci Onorari
12.1 La qualifica di Socio Onorario ha durata illimitata e viene conferita dall'Assemblea, su proposta del Presidente dell'Associazione, a persone che si siano distinte per eminenti meriti nei campi d’interesse previsti dalle finalità dell’Associazione ovvero abbiano acquisito particolari benemerenze in favore dell’Associazione.
12.2 I Soci Onorari possono presenziare alle Assemblee, prendere la parola e hanno diritto di voto.

 

Art. 13 Perdita della qualifica di Socio
La qualifica di Socio si perde:
(A) per recesso, da presentarsi mediante invio di lettera raccomandata, e-mail o fax al Presidente dell'Associazione, con decorrenza a tutti gli effetti, quattro mesi dopo la data di tale comunicazione;
(B) per morosità;
(C) per radiazione.

Art. 14 Ammonizione
14.1 L'ammonizione e la censura vengono comminate al Socio dal Consiglio Direttivo per infrazioni di lieve entità o comportamenti disdicevoli di relativa gravità.
14.2 Il reiterarsi di comportamenti suscettibili di ammonizione o censura può determinare la radiazione.

Art. 15 Radiazione
15.1 La radiazione può essere disposta nei confronti del Socio che:
(A) riporti condanne che ledano la sua onorabilità o quella dell’Associazione, ivi inclusi danni diretti o indiretti all’immagine e reputazione della stessa;
(B) si sia reso moroso e, malgrado l'invito a regolarizzare la sua posizione debitoria da parte del Consiglio Direttivo, non abbia provveduto entro 6 mesi al pagamento delle somme di cui è debitore nei confronti dell’Associazione;
(C) abbia commesso infrazioni di particolare gravità.
15.2 Il provvedimento di radiazione viene comunicato anche alle altre organizzazioni e associazioni con cui l’Associazione condivide l’impegno nel conseguimento delle finalità dell’Associazione.

Art. 16 Assemblea
16.1 Le Assemblee sono definite da un'unica tipologia, denominata “Assemblea” che deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo.
16.2 L’Assemblea elegge i componenti del Consiglio Direttivo e il Presidente. Delibera sul bilancio consuntivo (deve restare depositato nella sede dell’Associazione nei 15 giorni che precedono l’Assemblea convocata per la sua approvazione. La richiesta di copie è soddisfatta dall’Associazione a spese del richiedente), sulle iniziative e direttive generali dell’Associazione, delibera sulle modifiche allo Statuto, sulla quota di ammissione, sulle quote annuali e sulla richiesta di contributi straordinari sullo scioglimento dell’Associazione, su eventuali proposte del Consiglio Direttivo che lo stesso decida di deferire alla Assemblea dei Soci e su tutto quant’altro a essa demandato per legge e per Statuto.
16.3 Delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione, la devoluzione del suo patrimonio e la nomina di uno o più liquidatori. L'Assemblea deve, altresì, essere convocata entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del mandato degli Organi dell'Associazione, al fine di eleggere i nuovi Organi.

Art. 17 Convocazione e Quorum
17.1 I Soci, in regola con il pagamento delle quote sociali, sono convocati in Assemblea mediante avviso scritto per e-mail e/o fax almeno 10 (dieci) giorni prima della data dell’Assemblea. L’Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché nel territorio italiano.
17.2 L’avviso di convocazione deve indicare, oltre a data, luogo e ora, le materie all’ordine del giorno.
17.3 L'Assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di almeno la metà degli Associati.
17.4 L'Assemblea è regolarmente costituita e delibera validamente in seconda convocazione qualunque sia il numero di soci presenti.
17.5 L’Assemblea delibera a maggioranza assoluta. Per la modifica dello Statuto è richiesto il voto favorevole dei due terzi dei soci presenti.
17.6 L’Assemblea è convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo entro il quarto mese successivo alla fine di ogni esercizio.

Art. 18 Modalità di Svolgimento
18.1 L’Assemblea è presieduta dal Presidente. In mancanza di questi dal Vice Presidente o da uno dei Soci Fondatori o, ancora, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.
18.2 Al Presidente dell’Assemblea spetta:
(A) la decisione sull’ammissione all’Assemblea di ciascun Socio;
(B) la constatazione della valida costituzione dell'Assemblea;
(C) la decisione circa la partecipazione di estranei all'Assemblea;
(D) la direzione dei lavori dell'Assemblea;
(E) la decisione sul diritto di ciascun intervenuto di partecipare al voto;
(F) la proclamazione dei risultati delle votazioni.

Art. 19 Votazioni
19.1 Ogni Socio, in regola con il pagamento delle quote sociali, è portatore di un voto. A ciascun socio votante è consentito di essere titolare di non più di tre deleghe.
19.2 L’Assemblea delibera a maggioranza assoluta.

Art. 20 Consiglio Direttivo
20.1 L’Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo il quale è composto da un numero di membri variabile da tre a sette.
20.2 Il Consiglio Direttivo resta in carica per la durata di tre anni.
20.3 Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere.

Art. 21 Poteri del Consiglio Direttivo
21.1 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e l’amministrazione dell’Associazione e ha il potere di emanare norme o regolamenti riguardanti le attività e la vita sociale della stessa.
21.2 Il Consiglio Direttivo delibera sull’ammissione degli aspiranti Soci, sull’ammonizione e censura dei Soci e sulla loro radiazione.
21.3 Il Consiglio Direttivo può sottoporre proposte di delibera all’Assemblea.

Art. 22 Riunioni del Consiglio Direttivo
22.1 Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio di esercizio entro il 31 marzo di ogni anno e convoca l’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio per l’approvazione dello stesso.
22.2 Il Consiglio Direttivo si riunisce anche ogni qualvolta il Presidente o almeno la metà dei suoi membri lo ritengano necessario. Le convocazioni del Consiglio Direttivo dovranno essere comunicate a tutti i suoi membri dal Presidente mediante e-mail e/o fax.
22.3 Ogni riunione è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, ancora, da uno dei Soci Fondatori. In loro assenza dal Consigliere più anziano.
22.4 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione.
In caso di urgenza il Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell’Associazione, con successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo.
22.5 Per la validità delle deliberazioni occorre l’intervento della metà dei componenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 23 Candidatura al Consiglio Direttivo
Le candidature al Consiglio Direttivo devono essere formulate, per iscritto, al Presidente del Consiglio uscente, entro quindici giorni dalla riunione dell’Assemblea chiamata a eleggere i nuovi membri del Consiglio Direttivo.

Art. 24 Presidente
24.1 Il Presidente dell’Associazione è anche Presidente del Consiglio Direttivo.
24.2 Il Presidente è eletto dall’Assemblea, a maggioranza assoluta dei voti, dura in carica lo stesso periodo del Consiglio Direttivo e può essere riconfermato.
24.3 Il Presidente può conferire sia ai Soci che a terzi procure speciali o a negotia per determinati atti o categorie di atti.
24.4 Il Presidente dirige l’Associazione e la rappresenta a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio. Ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento di tutte le attività dell’Associazione. Al Presidente spetta l’ordinaria amministrazione e la firma degli atti sociali che impegnino l’Associazione sia nei riguardi dei soci sia di terzi.
24.5 Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell’adunanza immediatamente successiva.
24.6 Il Presidente presiede le riunioni dell’Associazione, ne controlla eventuali deleghe e il diritto di partecipazione.

Art. 25 Vice Presidente
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. La carica di Vice Presidente è compatibile con quella di Tesoriere o Segretario.

Art. 26 Segretario
Il Segretario redige i verbali dell'Assemblea dei Soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo e gli altri libri associativi, cura l'esposizione nella sede sociale della convocazione delle Assemblee dei Soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo con relativo ordine del giorno e dei regolamenti sociali. Svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Consiglio Direttivo. Coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendono necessarie o opportune per il funzionamento dell’Associazione.

Art. 27 Tesoriere
27.1 Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell’Associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche e controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo, accompagnandolo con idonea relazione contabile.
27.2 Il Tesoriere dura in carica lo stesso periodo del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.

Art. 28 Revisori Legali dei Conti
L’Associazione è controllata, laddove le caratteristiche della stessa e dove le norme di legge lo impongono, da un Collegio dei Revisori Legali dei Conti composto da tre (3) membri effettivi e due (2) supplenti eletti dall’Assemblea ordinaria ogni cinque (5) anni, i quali hanno il compito di tutelare il rispetto dello Statuto e del patrimonio dell’Associazione e accertare la regolarità del bilancio annuale. I membri del Collegio dei Revisori Legali dei Conti scelgono nel proprio seno il Presidente del Collegio che lo presiede.

Art. 29 Comitato Scientifico
29.1 Il Comitato scientifico è composto da personalità di chiara fama, italiane o straniere, impegnate, o che si sono distinte, in attività di promozione, difesa, diffusione, costruzione di una comune cultura europea, o comunque di riconosciuto prestigio nei campi attinenti agli scopi dell’Associazione.
29.2 Il Comitato è composto da un numero variabile da un minimo di cinque a un massimo di venti membri.
29.3. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, nomina i primi cinque membri del
Comitato.
29.4 L’ingresso nel Comitato, successivo alla prima nomina da parte del Consiglio Direttivo, avviene per cooptazione del Consiglio Direttivo fino a un massimo di altri 15 membri.
29.5 Nella eventualità di dimissioni o altro impedimento di uno o più membri del Comitato, essi possono essere sostituiti per cooptazione salvo quanto previsto al comma successivo.
29.6 Qualora il numero dei membri del Comitato si riduca a meno di cinque, il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente dell'Associazione, provvede alla nomina dei nuovi membri fino a concorrenza del numero minimo.
29.7  Il Comitato cura i profili scientifici e di ricerca in ordine all’attività dell'Associazione e svolge una funzione propositiva, oltre che tecnico-consultiva nei confronti del Consiglio Direttivo.
29.8 I membri del Comitato, su invito del Presidente dell'Associazione, sentito il Consiglio Direttivo, possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea dei Soci, senza diritto di voto, per fornire avvisi su questioni di carattere scientifico.

Art. 30 Comitato d'Onore
Il Comitato d'Onore è composto da persone fisiche o rappresentanti di Istituzioni o Enti pubblici o privati che vengono nominati dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, tra coloro che, per posizione di carattere amministrativo, istituzionale o culturale, possano dare un contributo di prestigio e di esperienza per il perseguimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 31 Dame della solidarietà
Le Dame della Solidarietà offrono assistenza alle persone più svantaggiate e ai bisognosi. In particolare possono offrire assistenza medico-sociale, assistenza ad anziani, disabili, bambini in difficoltà, e questo anche attraverso l'organizzazione di corsi di pronto soccorso o d'integrazione sociale, senza distinzione di razza, origine o religione.

V – SCIOGLIMENTO E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 32 Recesso o Morte dei Soci Fondatori
In caso di recesso o morte di uno o più dei Soci Fondatori, dovrà essere convocata l’Assemblea per deliberare sulle necessarie modifiche del presente Statuto.
Le modifiche saranno votate a maggioranza di due terzi dell’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo ovvero di almeno uno dei Soci Fondatori rimasti.

Art. 33 Scioglimento dell’Associazione
33.1 Lo scioglimento della Associazione è deliberato dall’Assemblea con le maggioranze richieste per la modifica dello Statuto dell’Associazione.
33.2 L’Assemblea provvederà, nella stessa riunione, alla nomina di uno o più liquidatori che inventarieranno i beni di proprietà dell’Associazione e provvederanno alla devoluzione del patrimonio residuo, che dovrà avvenire nei confronti di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo  di cui all’art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.
33.3 In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Art. 34 Libri Sociali
34.1 L’Associazione conserva presso la sede sociale il Libro dei Soci, contenente i nominativi di tutti i Soci unitamente alla loro qualifica di Socio Fondatore, Sostenitore e Onorario.
34.2 Il Libro dei Soci deve essere aggiornato a cura del Consiglio Direttivo almeno una volta ogni sei mesi.
34.3 I provvedimenti di radiazione dei Soci devono essere allegati al Libro dei Soci.
34.4. Per il buon funzionamento dell'Associazione sono, inoltre, istituiti e posti in essere, oltre agli eventuali libri e registri obbligatori previsti dalle norme di legge e fiscali, i seguenti libri associativi:
- libro dei verbali del Consiglio Direttivo;
- libro dei verbali delle Assemblee dei Soci;
- libro dei verbali del Collegio dei Revisori Legali dei Conti (laddove istituito)
- libro di cassa.

Art. 35 Controversie
35.1 Qualsiasi controversia riguardante la validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Statuto, nonché di eventuali modificazioni e/o integrazioni, che non possa essere amichevolmente composta, sarà sottoposta alla competenza esclusiva di un arbitro.
35.2 Qualora le parti coinvolte nella controversia non riescano a nominare un arbitro entro 15 giorni dalla comunicazione della volontà di adire l’arbitrato, lo stesso sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Trieste su richiesta della parte più diligente.
35.3 L’arbitro così nominato giudicherà secondo equità entro 120 giorni dalla accettazione della sua nomina.

Art. 36 Rinvio al Codice Civile
Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione le norme stabilite dal Codice Civile e dalle normative vigenti che regolano l’Associazionismo come da D.lgs 460/97.

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